cisl scuola piemonte

INFORMATIVA IMMISSIONI IN RUOLO PIEMONTE

Si informano gli interessati che con provvedimento prot. n. 17042 del 10 luglio  pubblicato al link https://www.istruzionepiemonte.it/provvedimento-contingente-per-i-posti-comuni-e-di-sostegno-del-personale-docente-di-scuola-statale-dellinfanzia-primaria-e-secondaria-di-i-e-ii-grado-per-la-s-2026-27-nella-regio/  l’USR Piemonte ha comunicato il contingente ripartito tra le diverse classi di concorso e tipologie di posto utilizzabili ai fini delle operazioni di immissione in ruolo, in relazione all’effettiva presenza di aspiranti nelle pertinenti  graduatorie concorsuali e nelle graduatorie ad esaurimento, nel limite dei posti vacanti e disponibili risultanti in esito alle operazioni di mobilità relative all’anno scolastico 2026/2027 ed in relazione alle modifiche comunicate dagli Uffici di Ambito Territoriale a seguito di puntuali controlli.

In presenza di vincitori ed elenchi idonei ex art. 2, c. 1, D.L. n. 45/2025 (idonei 30%) delle procedure concorsuali PNRR1 e/o PNRR2 e/o PNRR3 per la medesima classe di concorso si procederà come di seguito riportato sempre nel limite del contingente autorizzato per la specifica classe di concorso:

  • convocazione dei vincitori PNRR1;
  • convocazione dei vincitori PNRR2;
  • convocazione dei vincitori PNRR3;
  • convocazione degli idonei 30% PNRR1;
  • convocazione degli idonei 30% PNRR2;
  • convocazione degli idonei 30% PNRR3.

Le disponibilità derivanti da cessazioni comunicate al sistema informativo dopo la chiusura delle aree per le operazioni di mobilità non sono state utilizzate per le operazioni di nomina in ruolo per l’anno scolastico 2026/2027 (B.3 Allegato A)

Le graduatorie utilizzabili ai fini delle operazioni di nomina in ruolo in relazione all’effettiva disponibilità presente per provincia e classe di concorso/tipologia di posto e secondo l’ordine e le percentuali dettagliate dell’Allegato A del Decreto Ministeriale 136/2026 sono:

  • aspiranti iscritti nelle graduatorie ad esaurimento e nelle graduatorie di merito delle procedure concorsuali per i candidati di cui al DDG 106/2016 e al DDG 85/2018;
  • vincitori ed elenchi dei candidati idonei di cui all’articolo 2 comma 1 del D.L. 45/2025 (idonei 30%), relativi alle procedure concorsuali di cui ai DD.DD 2575 e 2576 del 2023 (PNRR1) e DD.DD 3059 e 3060 del 2024 (PNRR2) e DD. 2938 e 2939 del 2025 (PNRR3);
  • vincitori di cui alla procedura concorsuale DD 1330/2023 Educazione motoria nella scuola primaria;
  • idonei di cui ai DD. 499/2020 (concorso ordinario) e 510/2020 (concorso straordinario);
  • aspiranti presenti negli elenchi regionali di cui al DM 68/2026 (elenchi regionali).

Vista la necessità di assicurare il rispetto del cronoprogramma ministeriale e avendo a disposizione tutte le graduatorie di merito e relativi elenchi idonei 30% pubblicati al 30/06/2026, questo Ufficio ha proceduto ad un iniziale turno, in relazione ai posti vacanti e disponibili, inserendo tutte le graduatorie utilizzabili secondo normativa vigente. In fase di convocazione sono state considerate le quote di riserva come dettagliato al punto B.7 dell’Allegato A del D.M. 136/2026.

Dunque, per le operazioni di nomina in ruolo in relazione alle procedure concorsuali PNRR1 e PNRR2 e PNRR3 si terrà conto, in fase di convocazione, dello status di vincitore o idoneo 30% al momento della stessa e relativa apertura turno su INR (piattaforma Informatizzazione nomine in ruolo). Le assegnazioni avverranno sulla base della posizione in graduatoria (sia per i vincitori che per gli idonei 30%) al momento della convocazione. In caso di rinuncia da parte di un vincitore si procederà alla reintegrazione della graduatoria e/o relativi elenchi idonei 30% ove possibile con l’assegnazione del posto o dei posti resi vacanti ai soggetti interessati riferiti ai candidati non già coinvolti nella convocazione precedente.

Se il candidato vincitore da procedure concorsuale PNRR rinuncia all’assegnazione, il posto verrà coperto integrando la relativa GM in presenza di eventuali candidati. Se a rinunciare all’assegnazione è un idoneo dell’elenco 30%, la posizione non verrà sostituita e dunque non risulteranno integrazioni in tal caso.

Per il concorso ordinario di cui al D.D. n. 499 del 2020 e straordinario 510/2020, nelle cui graduatorie sono presenti esclusivamente candidati idonei, si procederà agli scorrimenti delle relative graduatorie ad esito delle procedure di nomina di cui sopra o in assenza di vincitori e/o idonei 30% delle procedure PNRR o se, in presenza di vincitori e/o idonei 30% delle procedure PNRR, le disponibilità per specifica classe di concorso ne permettano la copertura.

Successivamente si procederà, ove possibile in relazione ai posti ancora residui o in assenza di vincitori/idonei 30% delle procedure PNRR ( e/o di idonei extra30% utili ad eventuali integrazioni di GM PNRR in caso di rinunce), alle assegnazioni mediante lo scorrimento degli elenchi regionali secondo quanto disposto al Decreto Ministeriale 68/2026 relativo agli elenchi regionali di cui all’articolo 399, comma 3-ter, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, per l’anno scolastico 2026/2027.

Gli elenchi dei candidati ancora presenti nelle relative graduatorie e gli elenchi regionali sono stati pubblicati sul sito istituzionale di questo ufficio e anche nell’apposita area reclutamento personale docente raggiungibile al link https://www.istruzionepiemonte.it/area-immissioni-in-ruolo/reclutamento-personale-docente/ .

Per le graduatorie di cui alle procedure concorsuali DD.DD. 2938 e 2939/2025 (PNRR3) sono pubblicate sul sito istituzionale di questo Ufficio e sui siti istituzioni degli Uffici Scolastici Regionali che hanno gestito le relative procedure per i posti del Piemonte secondo le determinazioni ministeriali riferite alle aggregazioni.

Per le classi di concorso A033, A038, A062, AD56 e AH56 della procedura concorsuale PNRR3 nessun candidato ha superato le prove concorsuali. 

Per le operazioni di nomine da GAE, in relazione all’effettiva capienza delle rispettive GAE (candidati in GAE inseriti a pieno titolo con diritto alla nomina nella specifica provincia) per provincia e alle disponibilità presenti, il contingente assegnato è presente nell’Allegato 2 del provvedimento di ripartizione contingente suddetto. Si precisa che:

  • per le classi di concorso A013 e BD02 sono presenti candidati in GAE (rispettivamente 1 a Novara e 1 a Vercelli) ma non risultano disponibilità in tali province per quest’anno scolastico;
  • per la classe di concorso AJ56 dove risulta 1 candidato in GAE, il relativo contingente, pari alle disponibilità di posti all’esito delle procedure di mobilità, risulta pari ad una disponibilità, l’assegnazione è stata data alle GM (poiché nell’ultima tornata sono state penalizzate così come da verifica effettuata con l’ufficio territoriale interessato).

La procedura di assegnazione GAE prevederà, come ogni anno, una fase 1 (apertura turno scelta provincia e relativa assegnazione) e una fase 2 (apertura turno scelta sede e relativa assegnazione sede). La fase di assegnazione sede potrà avvenire solo a conclusione della fase di assegnazione sede da procedure concorsuali per le corrispondenti classi di concorso coinvolte.

Per le classi di concorso di cui all’Allegato 2 (Allegato 2_classi di concorso senza disponibilità) non si procederà ad operazioni di immissioni in ruolo per l’a.s. 2026/2027 in quanto non risultano disponibilità.

Successivamente alle immissioni in ruolo effettuate a legislazione vigente da procedure concorsuali i posti di sostegno vacanti e disponibili che residueranno da tali operazioni saranno assegnati con contratto a tempo determinato, nel limite dell’autorizzazione concessa ai sensi dell’articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ai docenti inclusi a pieno titolo nella prima fascia delle GPS per i posti di sostegno secondo quanto previsto dal Decreto Ministeriale n. 111 del 6 giugno 2024. Dunque, questo Ufficio procederà a restituire, per le suddette nomine, il residuo dei posti dalle nomine da procedure concorsuali rispetto alle disponibilità iniziali. Successivamente l’apertura delle istanze finalizzate alla partecipazione alla fase interprovinciale determinerà l’impossibilità a procedere con ulteriori scorrimenti provinciali in caso di rinuncia degli aspiranti già individuati. Il dettaglio delle procedure suddette e le relative tempistiche sono presenti nella nota ministeriale prot. n. 11814 del 6 maggio u.s. relativo all’ Anno scolastico 2026/2027 – Istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze al personale docente, educativo ed A.T.A.

Per i candidati che risultano inseriti in graduatoria di merito con riserva si darà luogo alle assegnazioni con riserva.

Anche quest’anno le attività di reclutamento del personale docente per l’immissione in ruolo sono state informatizzate.

Gli aspiranti collocati in turno di nomina per le immissioni in ruolo, saranno invitati a presentare, tramite Istanze OnLine con accesso tramite SPID, CIE, CNS o credenziali ministeriali, la domanda al fine:

  • della scelta provincia e insegnamento per la relativa assegnazione (Fase 1);
  • successivamente, la domanda per l’espressione delle preferenze di sede e relativa assegnazione (Fase 2).

Come precisato dal Ministero:

  • Nell’istanza POLIS tutte le classi di concorso sono state adeguate alla nuova normativa Aggiornamento classi di concorso (DM 255/2023);
  • L’aspirante inserito in graduatoria per la classe A023 – Lingua italiana per discenti di lingua straniera, potrà partecipare alle nomine anche per i posti della scuola secondaria di secondo grado, associati all’insegnamento AS23.

 

Come da Allegato A del Decreto Ministeriale n. 136/2026 è previsto l’obbligo di accettazione espressa della sede assegnata all’esito dell’istanza telematica di espressione delle preferenze di sede. Tale precisazione è dettagliata ai punti A.7,A.7.1,A.7.2 e A.7.3  dell’Allegato A al D.M. 136/2026.

In fase di assegnazione il sistema delle precedenze di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 (articolo 21, articolo 33, comma 6, e articolo 33, commi 5 e 7) non opererà riguardo alla scelta della provincia ma soltanto in fase di assegnazione sede.

Come da Allegato A, punto A.8 Per il reclutamento relativo all’anno scolastico 2026/2027 non risultano più applicabili le deroghe temporali di cui all’articolo 4, commi 2-bis e 2-ter, del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333.

Il primo turno di convocazione effettuato prima dell’emanazione del D.M. autorizzativo ha permesso un arco temporale maggiore per effettuare le scelte ma, in relazione al cronoprogramma ministeriale per i successivi turni risulteranno necessari aperture di turni con un arco temporale molto breve (24 ore) al fine di espletare tutte le fasi finalizzate alle operazioni di nomina e fasi successive.

In fase di assegnazione provincia/classe di concorso o tipologia di posto, punto B.9.2 delle istruzioni operative, sarà fondamentale l’espressione di volontà da parte dell’aspirante. In quanto:

  • qualora il candidato non esprima l’accettazione su tutte le province della regione di riferimento e, una volta giunti alla sua posizione in graduatoria, non risultino posti disponibili nelle province da lui accettate, questo comporterà la definitiva impossibilità di essere individuato sulle province alle quali abbia rinunciato, anche nel caso in cui risultassero posti residui presso tali province;
  • la volontà da parte dell’aspirante di rinunciare all’individuazione per una determinata provincia/classe di concorso o tipologia di posto corrisponderà inderogabilmente all’irrevocabile rinuncia all’eventuale nomina sui posti che dovessero risultare disponibili presso tale provincia;
  • I candidati che, in posizione utile per la nomina e in presenza di disponibilità a livello regionale, non risulteranno assegnatari di alcuna individuazione a causa della mancata espressione delle preferenze di provincia/classe di concorso o tipologia di posto per le quali residuino disponibilità, saranno considerati rinunciatari a tutti gli effetti e non saranno  oggetto di ulteriori successivi scorrimenti di graduatoria ai fini dell’immissione in ruolo, né per l’anno scolastico 2026/2026 né per gli anni scolastici successivi.

 

 

La mancata compilazione delle istanze comporterà, nel caso in cui l’aspirante risulti in posizione utile ai fini dell’immissione in ruolo, il trattamento d’ufficio, infatti gli aspiranti dovranno utilizzare la piattaforma Istanze on line anche in caso di rinuncia, pena il trattamento d’ufficio  (assegnazione provincia/ sede scolastica d’ufficio) per i turni per i quali non presenterà domanda. I posti che si renderanno disponibili in caso di rinunce successive alle assegnazioni d’ufficio non potranno essere riutilizzati per riassegnazioni a candidati già individuati.

 

Sarà possibile stipulare, avendone i requisiti e le condizioni, contratti in regime di part- time, secondo quanto previsto dalla legge n. 183 del 2011, nel rispetto dei contingenti di cui all’articolo 6, comma 1, dell’ordinanza ministeriale n. 446 del 22 luglio 1997. La sottoscrizione del relativo contratto deve avvenire con il dirigente dell’istituzione scolastica assegnata, dopo l’assunzione in servizio (punto B.11).

Nelle sezioni di scuola dell’infanzia o nelle classi di scuola primaria che attuano le didattiche differenziate potrà essere nominato solo il personale in possesso del titolo di specializzazione nella specifica metodologia didattica che dovrà essere dichiarato all’atto della presentazione della domanda attraverso il sistema informatizzato.

Le immissioni in ruolo della scuola primaria devono essere effettuate attingendo dalla graduatoria generale e secondo la posizione nella stessa occupata, anche se riferite a posti di specialista di lingua inglese. Pertanto, all’atto della individuazione e della accettazione della nomina, i docenti immessi in ruolo dalle graduatorie della scuola primaria dovranno rilasciare apposita dichiarazione in merito al possesso dei requisiti per l’insegnamento della lingua inglese. Nell’ipotesi di dichiarazione negativa, al candidato viene notificato, contestualmente, l’obbligo di partecipazione al primo corso utile di formazione per l’insegnamento della lingua inglese. Quanto sopra deve essere notificato anche al dirigente scolastico che amministrerà il docente per l’a.s. 2026/2027 (punto B.14).

La pubblicazione delle sedi ancora disponibili ad esito delle procedure di mobilità è stata effettuata sul sito di ciascun Ambito Territoriale. Si precisa che il sistema INR (Informatizzazione Nomine in Ruolo), come ogni anno, mostrerà tutte le sedi di organico disponibili per la specifica classe di concorso, ma non tutte sono quelle effettivamente libere o disponibili per le immissioni in ruolo ma soltanto quelle pubblicati dagli Uffici Territoriali ad esito della mobilità.

Per quanto riguarda la stipula del contratto che avverrà al 1° settembre 2026 con presa di servizio presso la sede di assegnazione:

  • gli aspiranti non abilitati inseriti nelle graduatorie dei concorsi banditi con i decreti del Direttore generale per il personale scolastico n. 2575 del 2023 e n. 3059 del 10 del 2024 che rientrano nelle fattispecie di cui all’articolo 13, comma 2, e all’articolo 18-bis, comma 4, del decreto legislativo n. 59 del 2017 sottoscrivono un contratto a tempo determinato con decorrenza giuridica ed economica dalla data di assunzione in servizio (prima della sottoscrizione del rapporto di lavoro, l’istituzione scolastica interessata dovrà accertare che il candidato vincitore o idoneo 30% del concorso, indetto con DD.DD 2575/2023 o 3059/2024, sia abilitato o meno nella classe di concorso per la quale ha ricevuto la nomina secondo normativa vigente;
  • coloro che hanno partecipato alle procedure concorsuali di cui al punto B.15 in quanto in possesso dei requisiti di cui all’articolo 5, comma 4, all’articolo 18-bis, comma 1, e all’articolo 22, comma 2, del medesimo decreto legislativo e risultano in possesso della specifica abilitazione all’atto della sottoscrizione del contratto, stipulano un contratto a tempo indeterminato con decorrenza giuridica dal 1° settembre 2026 ed economica dalla presa di servizio, a decorrere dalla quale svolgono l’anno di prova.

La presa di servizio, per nomina entro il 31 agosto, sarà il 1° settembre 2026.

Come da punto B.16 Le individuazioni dei destinatari di contratto a tempo indeterminato effettuate dopo il 31 agosto da graduatorie pubblicate entro il 31 agosto stesso comportano il differimento dell’assunzione in servizio all’anno scolastico successivo, fermi restando gli effetti giuridici dall’inizio dell’anno scolastico di conferimento della nomina. Agli aspiranti individuati dopo il 31 agosto viene assegnata la provincia di titolarità; gli stessi, partecipando alle operazioni di mobilità del personale di ruolo per l’anno scolastico successivo, otterranno la sede di titolarità, dove svolgeranno il periodo di formazione e prova.

Questo Ufficio  procederà alla pubblicazione di ogni  informazione legata alle operazioni di nomina in ruolo sul proprio sito istituzionale raggiungibile al link www.istruzionepiemonte.it e nell’apposita area “Reclutamento personale docente” raggiungibile al link https://www.istruzionepiemonte.it/area-immissioni-in-ruolo/reclutamento-personale-docente/ .

Per quanto riguarda il CRONOPROGRAMMA DELLE OPERAZIONI si richiama quanto dettagliato nell’Allegato A al punto C:

C.1 Per quanto riguarda i posti comuni, le operazioni di attribuzione della sede ai destinatari di contratto a tempo indeterminato – ovvero di contratto a tempo determinato di cui agli articoli 13, comma 2, e 18-bis, comma 4, del decreto legislativo n. 59 del 2017 – devono concludersi entro il 30 luglio 2026, fatti salvi gli scorrimenti a seguito delle rinunce pervenute sulla base della procedura di cui al punto A.7.

C.2 Per quanto riguarda i posti di sostegno, le operazioni di attribuzione della sede ai destinatari di contratto a tempo indeterminato devono concludersi improrogabilmente entro il 30 luglio 2026, ivi compresi gli eventuali scorrimenti a seguito delle rinunce pervenute.

C.2.1 Con riferimento alla procedura di cui al decreto del Ministro dell’istruzione e del merito n. 111 del 2024, le operazioni di assegnazione della sede nella provincia di inserimento nelle GPS si svolgono dal 31 luglio, concludendo gli scorrimenti entro il 13 agosto a fronte di eventuali rinunce. A tal fine, gli aspiranti presentano la relativa istanza di partecipazione alla procedura secondo la tempistica prevista al punto 1.1 della nota DGPER n. 11814 del 6 maggio 2026.

C.2.2 Le istanze per la fase interprovinciale di cui all’articolo 4, commi da 6 a 8, del decreto del Ministro dell’istruzione e del merito n. 111 del 2024 sono presentate secondo la tempistica prevista al punto 1.3 della nota DGPER n. 11814 del 6 maggio 2026. Le relative operazioni di assegnazione della provincia e della sede devono concludersi entro il 21 agosto 2026.